@media anly screen and (max-width:767px) { .whatsapp-ico { bottom: 12px; right: 42%; } }
top of page

COMUNICATI E AGGIORNAMENTI

In questa pagina troverai decreti e aggiornamenti importanti.

Mission

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

COMUNICAZIONE SUL CARO ENERGIA
Caro cliente, ci troviamo costretti a far fronte ad un serio problema che sta colpendo tutti noi, di seguito il nostro comunicato ufficiale.

SIAMO DALLA TUA PARTE.
Aumenti costi ee.jpg
Crisi ee

Vision

La nostra azienda crede fermamente in quello che fa e cerca di dare valore al proprio lavoro. Abbiamo un servizio clienti interno dedicato che può trovare soluzioni ad ogni necessità

Lampadina-scaled copia.jpg

DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115.
Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,

politiche sociali e industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, converti- to, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, converti- to, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti econo- mici e umanitari della crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, re- cante: «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energeti- che nazionali, produttività delle imprese e attrazione de- gli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere il costo dell’energia e dei carburan- ti, nonché per contrastare l’emergenza idrica;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure in materia di politiche sociali, salute, istruzione e accoglienza, nonché a favore delle regioni e degli enti locali;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgen- za di adottare misure per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svol- gimento delle attività produttive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot- tata nella riunione del 4 agosto 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’economia e delle finanze, dello svi- luppo economico, della transizione ecologica, delle po- litiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, della giustizia, della difesa e dell’istruzione;

CONTINUA A LEGGERE

SCARICA IL PDF

DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (22G00128)

(GU n.185 del 9-8-2022)

Vigente al: 10-8-2022

Art. 3

Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale

1. Fino al 30 aprile 2023 e' sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorche' sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalita' prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano gia' perfezionate.

DECRETO TAGLIA PREZZI

contributo a favore delle imprese, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Energy Light IL TUO PARTNER.

La portata della crisi economica che stiamo attraversando ha condotto il Governo all’approvazione di un nuovo decreto, cosiddetto Decreto Taglia Prezzi*, che fra le diverse novità prevede un contributo a favore delle imprese, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. A differenza dei crediti di imposta introdotti dai precedenti interventi, i nuovi si intendono a favore delle imprese diverse dalle energivore** e gasivore***.

Ricordiamo che ad accezione dei crediti di imposta, gli interventi del Governo e quindi dell’Autorità sulle bollette, si sono tradotti in una applicazione automatica degli stessi che Power Energia ha eseguito tempestivamente e senza ricorrere a successivi conguagli. I crediti di imposta si differenziano proprio in ragione del loro mancato automatismo e devono pertanto essere richiesti.

Riportiamo a titolo esemplificativo il prospetto che mostra i tre interventi in tema di crediti di imposta da parte del Governo nel 2022:

scheda decreto.jpg

Soffermandoci sulle aziende non energivore/gasivore, il nuovo decreto del Governo ha stanziato i seguenti crediti di imposta:

  • Energia elettrica: 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre solare dell’anno 2022

  • Gas: 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.

Quali sono i soggetti beneficiari?
  • Energia elettrica: imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica;

  • Gas: Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale e che non impiegano il gas per uso termoelettrico.

Quali sono i requisiti di accesso ai suddetti crediti di imposta?

Energia Elettrica: il prezzo della componente energia effettivamente utilizzata nel II trimestre dell’anno 2022, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (requisito soggettivo).

L’interpretazione prevalente, sebbene non ufficiale, è che il contributo del 12% si calcoli sull’energia elettrica e le perdite di rete effettivamente acquistate da aprile a giugno 2022, sempre che la differenza di prezzo tra il 1° trimestre 2022 e il 1° trimestre 2019 sia maggiore del 30%. Bisognerà quindi utilizzare le fatture di cortesia, estrapolando la sola componente energia

 

Gas: il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (requisito oggettivo).

Il dato è presente sul sito del Gestore di Mercati Energetici.

Alla luce di quanto sopra riportato risulta evidente che mentre con riferimento al gas l’accesso al credito di imposta non sia legato all’accertamento di un requisito tariffario soggettivo (il parametro richiesto risulta oggettivamente soddisfatto), lato energia elettrica occorre soddisfare un requisito tariffario di tipo soggettivo basato sul confronto fra il prezzo della componente energia pagato nel primo trimestre 2022 rispetto e quanto invece sostenuto nel primo trimestre del 2019; se l’aumento è stato superiore al 30% dunque si avrà diritto al credito di imposta.

Vi ricordiamo che accedendo al Vostra Area Riservata avrete modo di recuperare le fatture necessarie e che i crediti di imposta si riferiscono al consumo sostenuto nel secondo trimestre del 2022 pertanto non ancora fatturato. Si attende inoltre una ulteriore specifica da parte degli organi competenti (Arera, Agenzia delle Entrate, ecc..) in merito alle modalità di calcolo, ricordando che la competenza del calcolo medesimo ricada nella sfera dei commercialisti.

Regole valide per tutti i Crediti d’imposta introdotti dal Governo in ambito energetico:
  • I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione in F24 entro la data del 31 dicembre 2022.

  • Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

  • I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

  • I crediti d’imposta sono cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

  • I crediti d’imposta sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di sole due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società 6 appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Quello che ad oggi abbiamo ritenuto fondamentale fare è stato comunicare l’opportunità emersa dal nuovo decreto, fornendo parametri aggiornati e certi. A fronte delle ulteriori specifiche attese dagli organi competenti e considerando che il periodo di fatturazione oggetto dell’agevolazione dovrà ancora essere fatturato, forniremo in un secondo momento informazioni/istruzioni più dettagliate.

*DL 21 del 21/03/2022 contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, è stato pubblicato nella 67 del 21/03/2022 ed è entrato in vigore a partire dal 22 marzo 2022.

**Energivore: Imprese con consumi elevati di energia elettrica, di cui al DM 21/12/2017

***Gasivore: Impresa a forte consumo di gas naturale che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n.541, della cui adozione e’ stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022. Sono considerate imprese a forte consumo di gas naturale, ai fini del presente decreto, le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3), e che operano nei settori di cui all’allegato 1 al presente decreto.

 

 

AGGIORNAMENTO SUI CREDITI DI IMPOSTA DEL 15/04/2022:

Cosa è stato specificato dall’Agenzia delle Entrate?

QUESITO:

I beneficiari possono utilizzare il credito di imposta in compensazione anche in maniera anticipata, quindi prima della conclusione del trimestre di riferimento?

La risposta è affermativa, a patto che le spese che danno diritto alle agevolazioni siano sostenute nel periodo coperto dai benefici e siano documentate. I chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate che sul tema ha pubblicato l’11 aprile una FAQ, risposta a domande frequenti, sul portale istituzionale e riguardano le novità introdotte prima dal Decreto Sostegni ter e poi dai due DL Ucraina contro il caro energia.

Le imprese che hanno diritto a beneficiare del bonus gas ed elettricità per procedere con l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non devono aspettare la fine del trimestre a cui la singola agevolazione si riferisce, ma possono beneficiarne anche in tempi più brevi. Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, oltre ai diversi requisiti di accesso, c’è solo una condizione da rispettare: le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati che permettono alle imprese di accedere alla misura di sostegno devono considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del TUIR, nei tre mesi del 2022 indicati dalla norma e il loro sostenimento deve essere documentato tramite il possesso della/e fattura/e di acquisto.

 

SPECIFICA SU CODICI TRIBUTO:

Sono stati comunicati i quattro nuovi codici tributo dall’Agenzia delle Entrate per le imprese beneficiarie del credito d’imposta sulle bollette.

I dettagli sono contenuti nella risoluzione n. 18/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 14 aprile 2022, con la quale sono istituiti i codici tributo relativi ai crediti d’imposta rimodulati dal decreto energia n. 21/2022.

Il bonus bollette riconosciuto alle imprese per i consumi di energia elettrica e gas dovrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022, mediante il modello F24 e secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Ai fini della compensazione, nel modello F24 bisognerà quindi indicare i seguenti codici tributo:

  • 6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;

  • 6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;

  • 6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;

  • 6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

Gli ultimi due codici tributo sono quelli afferenti alle imprese non energivore/gasivore.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo per la fruizione del bonus bollette dovrà essere indicato nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Si attendono eventuali precisazioni sulle modalità di calcolo della spesa della materia energia/gas sulla cui base imponibile dovrà essere calcolato il credito di imposta.

Decreto
bottom of page